(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 4
                        del 22 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
  1.   La   Regione  Basilicata,  nella  sua  azione  di  promozione,
coordinamento e di sviluppo della pratica  delle  attivita'  motorie,
stabilisce  le  procedure, gli standards e i requisiti essenziali per
l'apertura e la gestione degli impianti di attivita'  ginniche  e  di
formazione fisica.