(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 4 del 22 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La Regione Basilicata, nella sua azione di promozione, coordinamento e di sviluppo della pratica delle attivita' motorie, stabilisce le procedure, gli standards e i requisiti essenziali per l'apertura e la gestione degli impianti di attivita' ginniche e di formazione fisica.